27 Febbraio 2008
Per gli artisti non professionisti esonero per contributi e obbligo di comunicazione
( articolo apparso su” Corriere delle paghe” - gennaio 2008 redatto dal Dottore commercialista Giovanni Scoz e Revisore dei Conti
Beneficiari
I beneficiari del predetto regime agevolativo sono quei committenti che si avvalgano,per espletare delle prestazioni artistiche dal vivo (in spettacoli musicali, in spettacoli di intrattenimento e in manifestazioni popolari e folkloristiche) di artisti“non professionisti” in possesso di determinati requisit ioggettivi e soggettivi.
Requisiti soggettivi
Per usufruire di tale agevolazione occorre infatti che la prestazione sia svolta da:n minorenni; studenti fino a venticinque anni;pensionati ultra sessantacinquenni; da altri soggetti che svolgono un’altra attività lavorativa per la quale sono quindi già tenuti al versamento contributivo presso altra forma di previdenza obbligatoria. Il Legislatore in pratica ha voluto identificare analiticamente i soggetti che determinano l’attivazione dell’agevolazione:saranno beneficiatigli enti organizzatori di eventi artistici che ingaggiano quindi ragazzi minorenni(entro i 18 anni),studenti sotto i 25 anni(quindi tutti gli studenti universitari,indipendentemente dal tipo di facoltà o ordinamento scelto, ivi comprese,sembrerebbe, quelli iscritti nei Conservatori e nelle Accademie di Alta Formazione Artistica ora equiparati, grazie alla riforma del 1999, a Enti Universitari di primo e secondo livello),i pensionati ultra sessantacinquenni(occorre quindi essere titolari di un rapporto pensionistico e aver raggiunto e superato il sessantacinquesimo anno di età) e coloro in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria (ciò comporta evidentemente che il soggetto abbia un’altra occupazione principale). In pratica,tutte persone che espletano un’attività artistica in maniera“marginale” e “non professionale”, avendo un’altra attività principale.Ulteriore e imprescindibile requisito è che dalla predetta attività artistica tali persone ne traggano compensi lordi annui inferiori a 5 mila euro.
Requisiti oggettivi
Oggetto della agevolazionesono le esibizioni musicali dal vivo. Tali esibizioni possono essere espletate in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche,profuse da artisti “non professionisti”,previa verifica della sussistenza di alcune altre imprescindibili caratteristiche.
Agevolazione
- L’agevolazione in esame consiste nell’esenzione degli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 delD.Lgs. CPS 16 luglio 1947,n. 708, ratificato, con modificazioni,dalla legge 29 novembre1952, n. 2388 .Le principali agevolazioni di cui potranno beneficiare i committenti di artisti non professionisti, sono: esenzione dall’obbligo di iscrizione presso l’Enpals (art. 3, D.Lgs. CPS n.708/1947);
- esenzione dall’obbligo di richiesta del certificato di agibilità per la rappresentazioneartistica (0/32U), (artt. 9 e 10 D.Lgs.CPS n. 708/1947);n esenzione dall’obbligo didenuncia mensile (mod.0/31 R); esenzione dall’obbligo didenuncia trimestrale(mod. 0/31 CM);
- esenzione dall’obbligo diversamento dei contributi Enpals(come dispostodagli art. 4, 5 e 6, D.LgCPS n. 708/1947)
-
Si ricorda che l’Enpals con circolari n. 16 e 17 del 10dicembre 2007 ha introdottointeressanti novità a decorrereda gennaio 2008;perquesto rimandiamo a Glispeciali di Guida al Lavoroinserto del n. 50/2007.
L’art. 39 quater
Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazionidi intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolarie folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, dastudenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensionedi età superiore a sessantacinque anni e da coloro chesvolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti alversamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoriaad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo,gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 deldecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni,sonorichiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepitaper tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro.Le minori entrate contributive per l’Enpals derivantidall’applicazionedel presente comma sono valutate in 15milioni di euro annui.
Una pratica applicazione della nuova disposizione legislativa per ingaggio di artista non professionista
Si segnala che il tetto di esenzione dei 5 mila euro previsto per gli artisti rappresentail prodotto tra 120 giornate (numero digiornate lavorative annue che rappresentanol’impegno lavorativo minimo da espletareper poter maturare un anno di anzianitàcontributivapresso l’Enpals) e 41,43 (importodel compenso figurativo minimo giornaliero,fissato per il 2007 dall’Enpals). Questo rafforzerebbe ulteriormente l’ipotesi che il Legislatore intenda agevolare chi (minorenne,studente entro i 25 anni, pensionato ma oltre i 65 anni o lavoratore con altra copertura previdenziale) “orbita solo marginalmente e non professionalmente” nel campo artistico in genere e dal quale ne consegue redditi di modesta entità, inferiore appunto al tetto dei 5 mila euro, offrendo loro l’esenzione dal versamento di una posizione contributiva (altrimentiobbligatoria) sicuramente infruttifera, così come previsto per le equivalenti attivitàdi prestazioni occasionale di natura non artistica.Infatti, come previsto per il lavoro autonomo occasionale per prestazioni di natura non artistica anche nei predetti contesti lavorativi di taglio artistico (in realtà con qualche complicazioni operativa in più) occorrerà, primad ello svolgimento dell’evento artistico, accertare in modo inequivocabile, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. Occorrerà infatti, all’atto diinstaurazione del rapporto di lavoro con l’artista,porre particolare riguardo ai dati anagraficidel collaboratore, verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi (la qualifica di studente, la sussistenza diun altro rapporto di lavoro “principale”, etc.) e oggettivi, facendosi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensidell’art. 47, Dpr 445/2000, esente da bollo aisensi dell’art. 37 Dpr 28 dicembre 2000) con la quale il lavoratore interessato attesterà (sotto la propria responsabilità) la sussistenza delle condizioni imprescindibili per poter beneficiare della norma esonerativa. L’art.39-quater, nel penultimo comma, disciplina la casistica nel caso di superamento del limite della franchigia lorda annua. In questo caso, i collaboratori saranno tenuti a dichiarare, all’atto dell’incasso del compenso, il superamento della franchigia e, conseguentemente, i committenti dovranno riporre in essere tutti gli adempimenti comunicativi e conteggiare i contributi previdenziali sull’eccedenzadei 5 mila euro del compenso lordo dell’artista liquidato, al fine di provvedere entro i termini consueti (entro il 16 delmese successivoalla rappresentazione dell’evento artistico) al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, calcolati applicando l’aliquota prevista.
Appare evidente comunque che l’art.39-quater in esame non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previstidall’Enpals. Infatti ai sensi della legge 153/1969 (art. 12) e della Circolare Enpals n.21/2002, il possesso del certificato d’agibilità non è richiesto e non vi è neanchel’obbligo di versare i contributi Enpals quando si è in presenza di formazioni dilettantistiche o amatoriali.Rileva come è ben noto per queste esenzioni (dichiarativa e contributiva) che la manifestazionesia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti, erogati a«corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa». Altri casi in cui Certificatod’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici,oppure nel caso di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazionir eligiose, di volontariato (Legge n. 266/1991) di promozione sociale (Legge n. 383/2000) e da cooperative sociali (Legge n.381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico,sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione,vengono interamente devoluti a scopi di beneficenza. In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a titolo gratuito,quando i lavoratori che svolgono le prestazioniartistiche non percepiscono alcuncompenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere.
L’esempio
Si propone il seguente esempio, che rappresenta forse una situazione “limite” ma che può far riflettere sui meccanismi di calcolo adottati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Enpals.Ipotizziamo che un giovane consegua dalla propria attività artistica (come lavoratore autonomo